SEI LIBERA DI CAMBIARE RELIGIONE?
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 25 novembre 1981
Il 25 novembre ricorre l’anniversario dell’adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo.
La Dichiarazione del 25 novembre 1981 si fonda sull’Articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la quale sancisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, individualmente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.
La stesura della Dichiarazione ha richiesto quasi 20 anni di complesse trattative: la fase di preparazione del documento è cominciata nel 1962. Una delle aree più complesse in fase di stesura della Dichiarazione riguardava il diritto del bambino a “ricevere un’educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, all’occorrenza, dei suoi tutori legali, e [il bambino] non dovrà essere costretto a ricevere un’educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori o dei suoi tutori legali, sulla base del principio ispiratore dell’interesse del fanciullo”.
La Dichiarazione prosegue sostenendo che “Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o il credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti devono essere dedicati al servizio dei propri simili”.
Il documento sottolinea che la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e l’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo sono senza alcun dubbio di carattere fondamentale e scaturiscono dalla dignità e dal valore intrinseco dell’essere umano. Eppure, la graduale evoluzione delle norme dell’ONU sulla questione della libertà religiosa è stata un processo complesso che ha rispecchiato le relazioni bilaterali tra gli Stati membri, soprattutto negli anni ’80 – l’ultimo decennio della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia. Tuttavia, il concludersi della guerra fredda non ha posto fine alle tensioni religiose come fattore importante nei conflitti interni e internazionali.
Le comunità religiose hanno un ruolo da svolgere nel portare le riflessioni spirituali ed etiche a promuovere la riconciliazione e la guarigione. Nonostante il titolo della Dichiarazione sia piuttosto banale, il documento è una pietra miliare nella difesa della libertà spirituale. Il suo anniversario deve ricordarci che disponiamo di uno strumento importante.
Traduzione dall’inglese di Ilaria Laurenza. Revisione di Thomas Schmid
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Per quanto concerne invece la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, divenuta dal 1° dicembre 2009 vincolante per gli Stati membri al pari dei Trattati, tre sono 30 gli articoli che trattano della libertà religiosa e della non discriminazione (artt. 10, 21 e 22). All’articolo 22 si afferma che “l’Unione rispetta la diversità religiosa”, mentre all’articolo 10 si afferma il diritto alla libertà religiosa se ne specificano i contenuti: “tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”. L’articolo 21 è assai specifico e rappresenta, come nel caso dell’articolo 19 del TFUE, una importante novità nel quadro costituzionale dell’ordinamento comunitario: esso sancisce che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura […]”.
L’ultimo provvedimento in materia, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, è costituito dal regolamento del Consiglio europeo n. 1099 del 2009, in attuazione dell’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce “la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”
Redazione QV
Libertà di cambiare religione o credo, non vuol dire subire un brutale ostracismo che distrugge la famiglia, i parenti, le amicizie, trasformando la persona in una cattedrale nel deserto.
La tua religione rispetta questi diritti?
Lascia libero chi dissente di uscire senza applicare sanzioni?
Se non rispetta questi diritti ti sei chiesta perche’?
Forse è giunta l’ora di verificare, più da vicino il tipo di organizzazione a cui appartieni e prendere una saggia decisione.
Rocco Politi
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Una risposta
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